DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO
prof. BERNARDINO CHIOCCHETTI
PTPC:
Incarico di reggenza IC Cencenighe
DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
ROSSA GIGLIOLA
Riferimenti Normativi
Articolo 15, comma 1,2,5 – Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza
1 – Fermi restando gli obblighi di comunicazione
di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il
curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarita’ di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;
d) i
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o
di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato.
2 – La pubblicazione degli estremi
degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato,
nonche’ la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi
dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5 –
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle
posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n.
190.